Art. 2.
(Identificazione dei cani).

      1. Dopo l'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è aggiunto il seguente:

      «Art. 2-bis. - (Identificazione dei cani). - 1. L'iscrizione presso l'anagrafe canina è obbligatoria. Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e dell'identificazione dell'animale.
      2. L'identificazione dei cani deve essere effettuata entro trenta giorni dalla nascita o dall'inizio della detenzione, mediante l'impianto sottocutaneo di un microprocessore recante un codice numerico identificativo

 

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o comunque entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      3. L'apposizione del microprocessore è di stretta pertinenza del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente o del medico veterinario libero professionista accreditato secondo le modalità previste da ogni singola regione».