1. Dopo l'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis. - (Identificazione dei cani). - 1. L'iscrizione presso l'anagrafe canina è obbligatoria. Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e dell'identificazione dell'animale.
2. L'identificazione dei cani deve essere effettuata entro trenta giorni dalla nascita o dall'inizio della detenzione, mediante l'impianto sottocutaneo di un microprocessore recante un codice numerico identificativo